L‘Ordine è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle Province di Bolzano e Trento, provinciale. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli Psicologi e ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale. Elettori ed eletti sono soltanto gli Psicologi iscritti nella stessa regione.
Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge, fra i Consiglieri, il Presidente (rappresentante Legale dell’Ordine), il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I Presidenti regionali e provinciali compongono il Consiglio Nazionale che ha sede a Roma. Compiti istituzionali dell’Ordine.
È compito, in particolare, degli Ordini (Legge 56/1989 art.12): curare l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; curare la tenuta dell’Albo; provvedere alla trasmissione della copia dell’Albo al Ministero della Giustizia nonché al Procuratore della Repubblica; vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione; adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 27.